PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 quando ritiene sussistenti gravi indizi di reato e l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini. L'autorizzazione è data, a pena di inutilizzabilità, con decreto motivato sia in relazione alla sussistenza di gravi indizi di reato, sia in relazione alla assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato al comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati»;

          c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. Fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali, la durata dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti non può essere prorogata per più di due volte, salvo che siano emersi nuovi elementi

 

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che rendano assolutamente indispensabile l'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini».

Art. 2.

      1. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione al pubblico ministero, che li custodisce nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1»;

          b) i commi 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.

Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 268-bis. - (Trasmissione e deposito dei verbali). - 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero trasmette al giudice per le indagini preliminari i verbali relativi alle conversazioni, o a parti di esse, che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, enunciando le ragioni della rilevanza. Con i verbali sono trasmessi anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e a quelle prive di rilevanza perché riguardanti persone, fatti o circostanze estranei alle indagini restano custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1.
      2. Il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardare la trasmissione dei verbali non oltre la chiusura delle indagini preliminari qualora possa derivare irreparabile pregiudizio per le indagini.

 

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      3. Entro dieci giorni dalla trasmissione, il giudice dispone con decreto il deposito dei verbali delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione, nonché dei decreti trasmessi. I verbali delle conversazioni non depositati sono restituiti al pubblico ministero che li custodisce nell'archivio riservato.
      4. Ai difensori è dato immediato avviso della facoltà di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato e di ascoltare le registrazioni. I difensori delle parti possono indicare specificamente le conversazioni, o parti di esse, non depositate, delle quali chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza.

      Art. 268-ter. - (Udienza di acquisizione delle conversazioni). - 1. Il giudice, sentite le parti, dispone con ordinanza motivata l'acquisizione delle conversazioni rilevanti di cui non è vietata l'utilizzazione, esaminando, se lo ritiene necessario, anche gli atti custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1. La documentazione depositata ma non acquisita è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell'archivio riservato.
      2. I difensori delle parti possono estrarre copia delle conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione.
      3. I verbali e le registrazioni non acquisiti sono coperti da segreto.
      4. Il giudice dispone perizia per la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite.
      5. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe sono inserite nel fascicolo degli atti di indagine e poi nel fascicolo del dibattimento a norma dell'articolo 431.
      6. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possono estrarre copia.
      7. Se, prima della conclusione delle operazioni di trascrizione, è presentata la richiesta di rinvio a giudizio, il giudice può fissare l'udienza preliminare e procedere alle deliberazioni quando per la decisione non è necessario attendere l'esito delle operazioni peritali.

 

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      Art. 268-quater. - (Uso delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari). - 1. Quando il giudice deve adottare una decisione prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 3, il pubblico ministero può presentare i risultati delle intercettazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata l'utilizzazione. Il giudice dispone l'acquisizione nel fascicolo degli atti di indagine delle conversazioni rilevanti per la decisione e restituisce le altre al pubblico ministero affinché le custodisca nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1.

      Art. 268-quinquies. - (Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice). - 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice, ai fini della decisione da adottare, può disporre, anche di ufficio, l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custodite nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1.
      2. Quando è richiesta l'archiviazione, il giudice, se provvede a norma dell'articolo 409, commi 4 e 5, indica al pubblico ministero le conversazioni rilevanti, fissando, ove occorra, l'udienza di acquisizione delle stesse.
      3. Nell'udienza preliminare, il giudice dispone, anche di ufficio, con ordinanza motivata, l'acquisizione delle conversazioni rilevanti.
      4. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su specifica e motivata richiesta delle parti, l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia».

Art. 4.

      1. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente in apposito archivio

 

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riservato del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione»;

          b) il secondo e il terzo periodo del comma 2 sono sostituiti dai seguenti: «La documentazione non necessaria per il procedimento è secretata fino alla definizione del procedimento. Successivamente, a richiesta del pubblico ministero o della parte interessata, può esserne chiesta al giudice la distruzione. Il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, decide sulla richiesta con decreto motivato».

Art. 5.

      1. All'articolo 270 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono trasmessi all'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater»;

          b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

      «3-bis. La documentazione contenuta nell'archivio riservato di cui all'articolo 269, comma 1, è trasmessa in copia al pubblico ministero competente che provvede a custodirla nell'archivio istituito presso il proprio ufficio».

Art. 6.

      1. Dopo l'articolo 617-sexies del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 617-septies. - (Rivelazione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale). - Chiunque rivela indebitamente il contenuto di conversazioni o comunicazioni intercettate e coperte dal segreto, delle quali è venuto a conoscenza in ragione del

 

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proprio ufficio, servizio o qualità in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
      Se l'agevolazione è soltanto colposa, la pena è della reclusione fino ad un anno.
      Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, nei casi previsti dal primo comma, e della reclusione da due mesi a due anni, nei casi previsti dal secondo comma».

Art. 7.

      1. Dopo l'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

      «Art. 89-bis. - (Archivio riservato delle intercettazioni). - 1. Presso l'ufficio del pubblico ministero è istituito l'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1, del codice, in cui sono custoditi i verbali e le registrazioni delle intercettazioni.
      2. L'archivio è tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del pubblico ministero con modalità tali da assicurare la riservatezza della documentazione in esso contenuta.
      3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal pubblico ministero, all'archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è annotato in apposito registro, con l'indicazione della data, dell'ora iniziale e finale dell'accesso e degli atti contenuti nell'archivio di cui è stata presa conoscenza.
      4. Il difensore può ascoltare le registrazioni con apparecchi a disposizione dell'archivio, ma non può ottenere copia delle registrazioni e degli atti di cui ha preso conoscenza».

Art. 8.

      1. L'articolo 684 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 684. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). - In

 

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caso di pubblicazione, integrale o parziale, anche per riassunto o a guisa d'informazione, di atti di indagine di un procedimento penale, o del loro contenuto, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, l'editore è punito con la sanzione amministrativa della multa da euro 20.000 a euro 100.000. Competente a irrogare la sanzione è il Garante per la protezione dei dati personali, che la quantifica tenendo conto della gravità del fatto e della diffusione del mezzo di comunicazione».

Art. 9.

      1. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, di atti di indagine o del loro contenuto fino a che non siano concluse le indagini preliminari»;

          b) il comma 7 è abrogato.